Il sistema bancario, da sempre, a fronte di una relativa capitalizzazione delle aziende, soprattutto medio/piccole, ha richiesto a supporto delle operazioni di finanziamento delle garanzie.
Le garanzie non rappresentano un elemento della concessione del credito, piuttosto permettono all’istituto di credito di:
• Contenere il rischio di credito
• Ampliare il patrimonio responsabile, allargandolo a terze persone e/o beni
• Costituire un diritto di prelazione in caso di default
• In riferimento a Basilea 2 permettono, inoltre, di effettuare accantonamenti diversificati in funzione del merito creditizio, beneficiando di un minore assorbimento di capitale per la clientela virtuosa
LE TIPOLOGIE
• Garanzie Reali: pegno, ipoteca e privilegi. Consentono al creditore di porre un vincolo su uno o più beni del debitore, assicurandosi in tal modo una prelazione, opponibile anche a terzi, sul bene oggetto della garanzia, al fine di soddisfare il proprio credito
• Personali: fideiussioni omnibus e specifica. A seconda che garantiscano l’intero ammontare delle esposizioni concesse (Omnibus), piuttosto che limitate ad una particolare linea di credito (Specifica).
• Atipiche: come ad esempio il contratto autonomo di garanzia, le polizze fideiussorie, i performance bond, le lettere di patronage .
Il Medio Credito Centrale garantisce tutte le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività d’impresa, concesse da un soggetto finanziatore (banca o altro intermediario finanziario). La garanzia copre fino ad un massimo dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria e fino ad un importo massimo garantito per beneficiario di 2,5 milioni di euro.
Il MCC può intervenire:
• sia garantendo direttamente l’operazione finanziaria (Garanzia Diretta)
• sia controgarantendo/riassicurando un soggetto garante (confidi o altro intermediario finanziario) che garantisce l’operazione in prima istanza (Controgaranzia/Riassicurazione).
I beneficiari devono richiedere l’agevolazione di MCC presentando la domanda al soggetto finanziatore o al soggetto garante.
GARANZIA A PRIMA RICHIESTA E SUSSIDIARIA
• La Garanzia a prima richiesta è una garanzia “diretta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile” che viene emessa da un Consorzio Fidi che si espone al rischio di dovere adempiere all’obbligazione assunta per conto del cliente versando la propria quota garantita, senza preventiva escussione del cliente e/o di eventuali coobbligati.
• La Garanzia Sussidiaria (sempre meno usata) dove il Consorzio Fidi si espone al rischio di dovere adempiere l’obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del cliente nell’ipotesi in cui quest’ultimo risulti inadempiente alla scadenza e dopo che la Banca o gli altri soggetti abbiano esperito le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del Cliente e/o di eventuali coobbligati.