Mini guida alla previdenza complementare – parte 3 –

Dopo una piccola pausa, riprendiamo il viaggio nella disciplina della previdenza complementare.

Abbiamo iniziato questa rubrica spinti dall’urgenza di parlare della necessità di integrare i redditi della pensione pubblica con ulteriori redditi. Infatti, a seguito delle riforme del sistema pensionistico pubblico, intervenute a partire dagli anni ’90, si va in pensione più tardi ma soprattutto si percepisce una pensione più bassa….tanto bassa da risultare insufficiente al mantenimento del tenore di vita ante pensionamento.

Ecco perché è doveroso pianificare delle entrate future che integrino i redditi della pensione pubblica: c’è l’urgenza di colmare il gap esistente tra i redditi necessari al mantenimento del tenore di vita ed i redditi da pensione pubblica.

Come si colma? Ad esempio, aderendo alla previdenza complementare. Infatti, parallelamente alla riforma del sistema obbligatorio è stato creato un sistema di Fondi Pensione Complementari che offrono al cittadino la possibilità accumulare risorse con il fine lungimirante di ottenere una pensione complementare.

Lo Stato ha tutto l’interesse che il cittadino si preoccupi e si costruisca da sé dei redditi per il periodo del pensionamento per questo concede il beneficio di una tassazione agevolata.

Arriveremo presto a parlare del regime fiscale riservato alla previdenza complementare. Oggi parleremo delle prestazioni al pensionamento e dei diritti ante pensionamento.

Adesione e contribuzione

Prima di entrare nel vivo dell’argomento di oggi ricordiamo che diversamente dalla contribuzione per la pensione pubblica che è obbligatoria, l’adesione alla previdenza complementare avviene su base volontaria.

Disclaimer: l’adesione alla previdenza complementare è una strada percorribile ma non l’unica. Infatti, qualcuno potrebbe trovare preferibile acquistare un immobile da mettere a reddito e considerare i canoni di locazione riscossi l’integrazione alla pensione pubblica.

Precisiamo anche che il sistema pensionistico pubblico opera secondo il principio della ripartizione: che non prevede alcun accumulo ed investimento di risorse poiché i contributi che entrano oggi escono per pagare le pensione di oggi.

Diversamente i contributi versati al Fondo Pensione sono nominali ed alimentano la posizione individuale. Il Fondo pensione prevede quindi l’accumulo e l’investimento di risorse. Quanto riceverò al momento del pensionamento dipenderà da quanto ho versato, aumentato dai rendimenti conseguiti e ridotto dei costi sostenuti.

Le prestazioni al pensionamento

Quando riceverò la pensione complementare? Devono ricorrere due requisiti:

  • al momento della maturazione dei requisiti per la pensione obbligatoria;
  • con almeno 5 anni di partecipazione al Fondo pensione.

Verificati i due requisiti, l’aderente può fare richiesta al Fondo pensione di erogazione della prestazione pensionistica. In questa richiesta indicherà anche le modalità di erogazione della prestazione che sono due.

Come possono essere erogate le prestazioni?

  • In forma di rendita: ricevo un flusso finanziario protratto nel tempo. La singola prestazione si
    chiama rata.
  • In forma di capitale: ricevo in un’unica soluzione tutto o parte del capitale maturato nel periodo di
    partecipazione al Fondo pensione.

La scelta della modalità non è libera, esiste una regola che la definisce.

La regola generale prevede che: almeno il 50% del montante finale accumulato venga erogato sotto forma di rendita. Lo scopo della previdenza complementare, infatti, è quello di integrare l’assegno della pensione pubblica obbligatoria; per questo, solo il 50% del montante finale accumulato può essere erogato sotto forma di capitale.

Cosa si intende per montante finale accumulato?

Si intende quanto effettivamente presente nel Fondo pensione aumentato delle eventuali anticipazioni richieste. Quindi, nell’applicare questa regola occorre fare attenzione al caso in cui nella fase di accumulo, ovvero nel corso del periodo di contribuzione al Fondo, siano state richieste delle somme a titolo di anticipazione. In questo caso gli anticipi concorrono a costituire il 50% della quota capitale.

Vi è un’eccezione alla regola del 50% e 50% che prevede che la prestazione possa essere erogata totalmente in forma di capitale se convertendo in rendita il 70% del montante finale (in questo caso si considera quanto effettivamente presente nel Fondo al momento della richiesta della prestazione pensionistica) ottengo una rendita annua inferiore al 50% dell’assegno sociale.

L’assegno sociale per il 2023 è di 6.542,51 €. Se la rendita annua che ho diritto di ricevere viste le risorse accumulate nel Fondo è
inferiore a 3.271,26 €, allora posso richiedere l’intera somma in forma di capitale ovvero in un’unica soluzione.

Le prestazioni ante pensionamento

È possibile ottenere le risorse investite nel Fondo anche prima del pensionamento al verificarsi di determinati eventi o in caso di specifici bisogni.

1. Le anticipazioni

Posso richiedere anticipatamente parte del montante accumulato nel Fondo Pensione, nella misura
massima:

  • del 75% del maturato, in qualsiasi momento, per sostenere spese sanitarie a seguito di gravi situazioni relative a sé, al coniuge o ai figli;
  • del 75% del maturato, trascorsi almeno 8 anni di iscrizione al Fondo, per acquistare o ristrutturare
    la prima casa per sé o per i figli;
  • del 30% del maturato, trascorsi almeno 8 anni di iscrizione al Fondo, per ulteriori esigenze.

Tuttavia, in tutti i casi, almeno il 25% di quanto accumulato deve rimanere nel Fondo.

2. I riscatti

Posso riscattare in parte o integralmente il montante, al verificarsi di specifici eventi.

Ad esempio, se perdo o cambio lavoro, più in generale se perdo i requisiti di partecipazione al Fondo, posso decidere di riscattare immediatamente l’intera posizione. La richiesta di riscatto può pervenire anche a seguito di un prolungato periodo di inoccupazione o di mobilità o cassa integrazione guadagni.

Anche nei casi peggiori di morte o sopravvenuta invalidità si può ritirare integralmente il capitale.

3. RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

Se la condizione di cessazione dell’attività lavorativa o di inoccupazione si verificano quando l’aderente partecipa alla forma pensionistica da almeno 5 anni ed è vicino all’età pensionabile, può richiedere di ricevere la posizione maturata (tutta o in parte) sotto forma di rendita fino alla maturazione dei requisiti pensionistici.

Nel dettaglio le condizioni sono:

  1. Cessazione dell’attività lavorativa
  2. Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nei 5 anni successivi
  3. 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori.

Oppure:

  1. Inoccupazione per più di 24 mesi,
  2. Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nei 10 anni successivi

4. I trasferimenti

Il diritto di trasferire l’intera posizione ad un’altra forma pensionistica complementare può essere esercitato in ogni momento, purché siano trascorsi almeno due anni di partecipazione ad una forma pensionistica complementare. Questa facoltà è prevista anche prima dei due anni previsti dalla legge, se l’adesione è avvenuta su base collettiva e cambi lavoro, puoi trasferirti alla nuova forma di previdenza complementare in relazione alla nuova attività intrapresa.

Quindi, se il cambio di lavoro comporta anche un cambio del CCNL, posso, alternativamente al riscattare l’intera posizione, scegliere di trasferire l’intera posizione.

In conclusione, le somme investite nel Fondo pensione possono essere ottenute anche prima del pensionamento e le fattispecie previste dalla normativa sono molte.

Tuttavia, in alcuni casi, l’esercizio di alcuni di questi diritti ante pensionamento comporta la perdita del diritto alla tassazione agevolata. La normativa premia l’aderente che come fine ultimo ha l’ottenimento di una pensione complementare e
penalizza l’aderente per il quale questo fine si rivela secondario… [segue parte 4]


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8 Maggio 2023